Si pubblica il Codice Etico della Polisportiva L’Aquila Rugby e dell’Aquila Rugby approvato dai Consigli Direttivi delle due Società, in seduta congiunta, l’1 febbraio 2021.
CODICE ETICO
Art. 1 – Premessa
La S.S.D. Polisportiva L’Aquila Rugby e la A.S.D. L’Aquila Rugby (di seguito Le Società) sono due associazioni sportive dilettantistiche che hanno come scopo lo sviluppo e la diffusione sul territorio di attività sportive connesse alla disciplina del rugby, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale di Soci, atleti e tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del rugby. La missione delle Società, che ispira il relativo Progetto sportivo (di seguito “Il Progetto”) è l’impegno nel promuovere lo sviluppo dello sport del rugby e nel diffonderne i valori, educando al sano agonismo, attraverso la crescita personale e sportiva di persone connotate da senso di appartenenza per la società e dalla volontà di condividere un percorso fatto di passione, impegno e disciplina, finalizzato allo sviluppo costante delle società.
Le Società riconoscono pertanto lo sport quale strumento di promozione sociale, educativa e culturale ed aderiscono ai principi della correttezza, in campo e fuori, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai valori di lealtà, onestà, amicizia, reciproco sostegno e rispetto per gli altri e per le diversità. Le Società ripudiano altresì ogni forma di discriminazione e di violenza, corruzione, doping, razzismo, bullismo, omofobia e qualsiasi altra azione o condotta che possa pregiudicare i valori sportivi e morali cui si ispira e verso cui tende.
Art. 2 – Il Codice Etico
Il Codice Etico delle Società reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno alla Società, nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta. L’adozione del presente Codice Etico è espressione della volontà delle Società di promuovere, nell’esercizio di tutte le loro funzioni, uno standard elevato di serietà e professionalità nello svolgimento delle prestazioni sportive e di tutte le attività riconducibili alle Società ed a vietare quei comportamenti in contrasto non solo con le normative vigenti, di volta in volta rilevanti, ma anche con i valori etici, esplicitati all’articolo 1), che le Società intendono promuovere e garantire. Il rugby oltre ad essere uno sport è anche uno strumento di promozione sociale, educativo e culturale. I valori etici irrinunciabili del rugby sono quelli di solidarietà e lealtà fra gli atleti, di rispetto per le regole, di imparzialità e regolarità delle competizioni.
Il rugby deve altresì tutelare e promuovere le qualità morali e materiali degli sportivi, in particolare dei giovani, nonché migliorare e sviluppare in maniera armonica la personalità degli atleti. Lo spirito di competizione agonistica e la ricerca del risultato sportivo sono valori perseguiti dal rugby e devono essere subordinati al rispetto dei valori fondamentali, in particolare al rispetto degli obiettivi di educazione, fisica e morale, degli atleti.
Art. 3 – I destinatari
Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti:
- Soci;
- Dirigenti;
- Staff tecnico e amministrativo;
- Atleti e chiunque svolga attività agonistica o sportiva;
- Genitori e accompagnatori degli atleti;
- Tutti i tesserati della Società in genere;
- Staff medico;
- Collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell’interesse dell’associazione;
Si applica altresì a tutti coloro che si identificano nel Progetto e lo sottoscrivono volontariamente, senza fare distinzione di genere, nazionalità, cultura, religione, età, purché ognuno porti il proprio entusiasmo al servizio del progetto, che lo faccia consolidando i rapporti di amicizia nel rispetto dei ruoli, che favorisca il mantenimento di un ambiente tranquillo e armonioso.
Art. 4 – Efficacia e Divulgazione
L’iscrizione alle due Società comporta la sottoscrizione volontaria e l’accettazione incondizionata del presente Codice, e rappresenta una condizione vincolante al perfezionamento dell’iscrizione medesima. Copia del Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti destinatari di cui all’articolo 3, anche attraverso la pubblicazione sui siti internet delle stesse, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari all’uopo previste dalle Società. La mancata conoscenza del presente Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto. Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della presa visione e sottoscrizione.
Art. 5 – Impegno delle Società
Le Società, nell’attuazione del proprio Progetto, s’impegnano a:
- operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività;
- diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il Fair Play che il successo agonistico;
- sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello sport e del rugby in particolare, ad ogni livello, per qualunque categoria, valorizzandone i principi etici, umani ed il Fair Play anche attraverso campagne di comunicazione, diffusione di materiale educativo e opportunità formative;
- astenersi da qualsiasi condotta atta ad arrecare pregiudizio alla salute degli atleti, con particolare riferimento ai bambini e ai giovani, garantendo che la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico assumano un ruolo primario;
- evitare comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare incitamento alla violenza o ne costituiscano apologia;
- promuovere un tifo leale e responsabile;
- reprimere ogni comportamento sleale.
Le Società, inoltre, garantiscono che:
- tutti i loro Soci, Dirigenti, Tecnici e/o Educatori, con responsabilità verso bambini e giovani, siano qualificati per guidare, formare, educare ed allenare le diverse fasce di età;
- la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riferimento ai bambini e giovani, assumano un ruolo primario e quindi l’impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all’età, sia adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione raggiunto.
Art. 6 – Regole di comportamento
Chiunque operi nelle Società, deve essere a conoscenza delle normative vigenti che disciplinano e regolamentano l’espletamento delle proprie funzioni e dei conseguenti comportamenti. In particolare:
- tutte le attività devono essere svolte con impegno, rigore morale, trasparenza e correttezza anche al fine di tutelare l’immagine stessa delle Società;
- tutti, nell’ambito delle specifiche attività, devono uniformare la propria condotta al pieno rispetto dei valori di cui all’art. 1), evitando comportamenti in grado di pregiudicare i rapporti interni che devono essere improntati all’osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone;
- dovrà essere garantita la dovuta riservatezza, ove richiesto dalle attività di propria competenza;
- i responsabili delle singole attività non devono abusare del ruolo rivestito all’interno dell’organizzazione, rispettare gli eventuali collaboratori e favorirne la crescita professionale nonché lo sviluppo delle potenzialità;
- nessuno può procurarsi vantaggi personali in relazione alla attività esercitata; tutti nell’esercizio delle attività e funzioni affidate devono operare con imparzialità evitando trattamenti di favore o disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno rapporti con le Società;
- è vietato rilasciare dichiarazioni o esprimere giudizi che possano in qualsiasi modo ledere l’immagine delle Società o la reputazione di altre persone, enti o Società.
I tesserati in generale, e a maggior ragione coloro che ricevono deleghe e/o incarichi dai vertici societari, nell’attuazione del Progetto hanno l’obbligo di:
- assumere gli eventuali incarichi per spirito di servizio verso gli associati senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, indipendentemente dalle personali opinioni politiche e/o convinzioni religiose, nel corso dell’eventuale incarico;
- seguire le direttive e le politiche delle Società, offrendo il proprio contributo al dibattito nelle sedi opportune, ma mantenendo l’unità del sistema di relazioni e di valori che sostanziano le Società verso il mondo esterno;
- mantenere un clima di cordiale collaborazione e reciproco rispetto nell’interesse delle Società, adoperandosi nel ricomporre costruttivamente eventuali divergenze che dovessero insorgere nell’ambito della normale dialettica nelle sedi opportune;
- mantenere la necessaria ed opportuna riservatezza a riguardo delle informazioni gestite, anche in virtù dell’eventuale incarico ricoperto;
- coinvolgere fattivamente gli organi decisori delle Società per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato e/o recedere dalla qualifica di iscritto qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere non utile, quando addirittura dannosa, all’attuazione del Progetto e/o all’immagine della Società.
Art. 7 – I Dirigenti
I dirigenti, nell’attuazione del Progetto delle Società, s’impegnano a:
- adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico;
- rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;
- adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori;
- rifiutare ogni forma di corruzione/concussione.
- contribuire alla divulgazione del presente Codice Etico e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste.
Art. 8 – Lo Staff Tecnico
Gli allenatori e gli istruttori devono tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo sia nell’ambito sportivo che educativo, e devono trasmettere ai propri atleti i valori enunciati nel presente Codice Etico, che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello sport in genere, e del rugby in particolare. A tale scopo gli allenatori e gli istruttori s’impegnano a:
- comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
- promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il Fair Play;
- condannare comportamenti sleali, applicando provvedimenti sportivi, anche sanzionatori, appropriati;
- rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- rispettare tutti gli atleti, sia della squadra propria che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli;
- non somministrare sostanze alteranti o dopanti;
- agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli atleti all’autonomia, all’auto – responsabilità, e ad un comportamento socialmente positivo e leale;
- seguire indistintamente tutti gli atleti facenti parte della squadra allo stesso modo, dando ad ognuno il giusto livello di attenzione per essere percepiti a disposizione del loro sviluppo;
- creare un’atmosfera allegra ed un ambiente sereno e piacevole, anteponendo il benessere psico-fisico degli atleti al successo agonistico;
- trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti interpersonali, alternando fermezza e comprensione;
- sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.
Art. 9 – Gli Atleti
Gli atleti ed i praticanti attività sportiva tutti, devono perseguire il risultato sportivo ed il successo proprio e della squadra, nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico. Pertanto, gli atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, s’impegnano a:
- onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, giocando al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche, comportandosi sempre, sia in campo che nella vita sociale, secondo i principi enunciati nel presente Codice Etico;
- rifiutare ogni forma di doping;
- rispettare i compagni di squadra, lo staff tecnico e quello medico ed i dirigenti;
- rispettare gli avversari e i giudici di gara, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre assunte in buona fede ed in modo obiettivo;
- tenere un comportamento esemplare ed usare sempre un linguaggio appropriato ed educato.
Art. 10 – Gli Accompagnatori e i Genitori degli Atleti
Gli Accompagnatori ed i genitori degli atleti, durante gli allenamenti e soprattutto durante le gare sportive, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell’avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco. Pertanto, i genitori e gli accompagnatori s’impegnano a:
- non esercitare pressioni psicologiche sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi;
- accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte;
- astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori;
- incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti, sia della propria squadra che delle squadre avversarie, e mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie;
- rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è assunta in buona fede ed in modo obiettivo;
- non somministrare sostanze alteranti o dopanti.
Gli Accompagnatori devono assumere un comportamento esemplare e, ove necessario, proattivo, ricordando ai Genitori degli Atleti il rispetto delle regole di condotta sopra richiamate.
Art. 11 – Lo Staff Medico
Lo staff medico sanitario si impegna a:
- vigilare sulla salute degli atleti, garantendo assistenza e buona cura, utilizzando metodi non aggressivi per l’organismo e facendosi carico nel contempo di una efficace azione educativa mirata al perseguimento dell’equilibrio psico-fisico, sia in campo che fuori;
- garantire che la salute e il benessere psico-fisico degli atleti venga prima di qualsiasi altra considerazione;
- valorizzare le naturali potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti;
- non somministrare sostanze alteranti o dopanti.
Art. 12 – Azioni Disciplinari
Eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte di chiunque siano commesse, saranno valutate dal Consiglio Disciplinare, che avrà il compito di verificare la fondatezza e la veridicità dei fatti, ascoltando in ogni caso le testimonianze di tutte le parti in causa. A riguardo delle violazioni effettivamente accertate e della loro eventuale reiterazione, il Consiglio deciderà l’azione disciplinare da intraprendere.
Le azioni disciplinari adottabili, in funzione della gravità delle violazioni, sono le seguenti:
- richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità;
- richiamo ufficiale scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;
- sospensione dallo status ricoperto e dall’attività, a tempo determinato (da 15 giorni a 2 mesi), nei casi di violazioni delle norme e/o reiterati richiami;
- sospensione dallo status ricoperto e dall’attività, a tempo determinato (da 3 a 6 mesi), nei casi di gravi violazioni delle norme e/o di reiterazione di comportamenti già sanzionati nel biennio precedente;
- radiazione dalle Società, nei casi di gravissime violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice Etico.
Ogni tipo di decisione adottata deve essere formalmente comunicata al diretto interessato.
Art.13 – Composizione del Consiglio Disciplinare
Il Consiglio Disciplinare è formato da tre componenti individuati dai Comitati Direttivi delle due Società, riuniti in seduta congiunta, tra illustri personalità della città, dall’alto profilo etico e professionale, esterni alle Società stesse.
Il Consiglio elegge il Presidente tra i propri componenti.
Il Consiglio resta in carica per quattro anni ed opera sia per conto della Polisportiva che dell’Aquila Rugby.
Le sedute sono valide in presenza di tutti i componenti.
Il Consiglio, presa visione della relazione inoltrata dal Comitato Istruttore, ascoltate le parti in causa, assume la sua decisione entro tre giorni.
Tale decisione verrà inoltrata al Presidente della Società che la notificherà, immediatamente e per iscritto, al diretto interessato.
Art.14 – Comitato Istruttore di Disciplina
Il Consiglio Direttivo interessato (Polisportiva o L’Aquila Rugby), nel caso in cui venga intrapreso l’iter per l’irrogazione di un provvedimento disciplinare, individua un Comitato Istruttore di Disciplina con il compito di stilare una relazione dettagliata sui fatti contestati da inoltrare al Consiglio di Disciplina.
Il Comitato porta a termine i propri lavori entro cinque giorni dalla nomina ricevuta.
Il Comitato è composto da un rappresentante del Consiglio Direttivo che fungerà anche da Presidente, un rappresentante dei Tecnici individuato dagli stessi, un rappresentante dei Genitori degli Atleti nominato dagli stessi (Polisportiva) o da un rappresentante degli Atleti nominato tra quelli maggiorenni (L’Aquila Rugby).
Le sedute sono valide in presenza di tutti i componenti.
Al termine dell’espletamento del proprio mandato, il Comitato decade automaticamente.
Art. 15 – Impugnativa delle decisioni del Consiglio Disciplinare
Chiunque ritenga di aver subito un provvedimento disciplinare illegittimo, può ricorrere avverso lo stesso al Consiglio Direttivo della Società che si esprime, in maniera definitiva, entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
Il ricorso deve essere inoltrato entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento del provvedimento disciplinare.
In caso di accoglimento del ricorso, il provvedimento disciplinare è annullato o modificato in via definitiva.
A tali riunioni potranno essere presenti esclusivamente i membri effettivi del Consiglio.
Documento approvato dai CC.DD. della Polisportiva e dell’Aquila Rugby l’1 febbraio 2021.